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Quello medico-sanitario, è uno dei settori più problematici della responsabilità civile e penale, interessato negli ultimi anni da una vastissima produzione giurisprudenziale e dottrinale, è stato oggetto di una importante legge di riforma della responsabilità medica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 ossia, la Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Sono stati oggetto di tale modifica della normativa vigente, temi quali:
  • la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario;
  • i soggetti preposti alla tutela del diritto alla salute;
  • la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata;
  • le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria;
  • gli obblighi di assicurazione e l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Le novità introdotte dalla sopra citata normativa vanno approfondite sia sotto il profilo penale e civile, che amministrativo, come di seguito schematizzato:

Sotto il profilo penale viene introdotta con l'art. 590-sexies c.p. la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste dagli artt. 589 e 590 c.p., salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia è esclusa la punibilità qualora siano state rispettate le raccomandazioni o le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Come si vede, è scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia.
L'importante riforma ha previsto, con l'introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p., l'abrogazione della disposizione di cui all'art.3 comma 1 della Legge Balduzzi (n. 189/2012) laddove si stabiliva la non punibilità per colpa lieve dell'esercente una professione sanitaria che "nello svolgimento della propria attività si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica".


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