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La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal DPR 137/2012 del 14/08/2012 successivamente modificato con il DL 69 del 21/06/2013 che garantisce il professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti. La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti.
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OFFERTA A PARTIRE DA 185.00 euro RC del Commercialista
Massimale da:                    250.000,00 a 1.500.000  €
Franchigia da:                    500 a 1000 €
Retroattività da:                  2/5/10 anni
Scaglione fatturato:      0-30.000 € a salire 

Possibilità di personalizzare la copertura assicurativa sulla base delle specifiche esigenze, variando massimali , retroattività e tutte le altre garanzie offerte.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione
Estensioni operanti a richiesta previa accettazione:
- Membro di Organismo di Vigilanza entro il 50% di fatturato
- estensione per società di servizi contabili edp
- estensione ad attività di fusione e acquisizioni
- estensione ad attività di assistenza fiscale per conto dei caf
- estensione all'attività di perito del tribunale
- estensione a funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie
- estensione attività di libera docenza
- estensione curatore, commissario

GARANZIE AGGIUNTIVE:
- Visto leggero
- Visto pesante 
- Altre estensioni da quotare

Il premio e le caratteristiche si intendono indicative e non vincolanti.

*AVVISO

Anche a seguito delle continue variazioni da parte delle compagnie le proposte non costituisco materiale contrattuale, sono da intendersi indicative previa personalizzazione assicurativa.

Come chiaramente espresso nella GAZZETTA UFFICIALE che l’11 ottobre 2017 è ultima data utile a disposizione degli avvocati per stipulare l’assicurazione obbligatoria sia per la responsabilità professionale e che per gli infortuni.

 È infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la n.238 il decreto del ministero della Giustizia che in adesione al nuovo ordinamento forense, specifica le caratteristiche,  condizioni e massimali minimi per l' assicurazione.

Da indagini campionarie, indicativamente risulta che solo meno della metà degli avvocati è dotato di un' assicurazione Rc professionale, ancora meno sono coperti contro gli infortuni.

La copertura assicurativa di responsabilità civile derivante dallo svolgimento della professione deve essere a tutto campo; rientrando i danni patrimoniali e non, indiretti, permanenti, temporanei e futuri, che L’avvocato può causare non solo ai clienti ma anche alle controparti processuali e tutti i terzi, anche con colpa grave, in ogni ambito sta giudiziale che stragiudiziale.


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