Come chiaramente espresso nella GAZZETTA UFFICIALE che l’11 ottobre 2017 è ultima data utile a disposizione degli avvocati per stipulare l’assicurazione obbligatoria sia per la responsabilità professionale e che per gli infortuni.
È infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la n.238 il decreto del ministero della Giustizia che in adesione al nuovo ordinamento forense, specifica le caratteristiche, condizioni e massimali minimi per l' assicurazione.
Da indagini campionarie, indicativamente risulta che solo meno della metà degli avvocati è dotato di un' assicurazione Rc professionale, ancora meno sono coperti contro gli infortuni.
La copertura assicurativa di responsabilità civile derivante dallo svolgimento della professione deve essere a tutto campo; rientrando i danni patrimoniali e non, indiretti, permanenti, temporanei e futuri, che L’avvocato può causare non solo ai clienti ma anche alle controparti processuali e tutti i terzi, anche con colpa grave, in ogni ambito sta giudiziale che stragiudiziale.
E’ di ogni evidenza che tra i terzi non rientrano collaboratori e familiari, nonché la necessaria estensione anche ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi; d’altro canto l’avvocato è responsabile anche per i danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti.
Inoltre, i familiari ed eredi (dell’avvocato) anch’essi dovranno essere tutelati dall’attività esercitata dal professionista, contando su apposita tutela con retroattività illimitata e/o un'ultrattività almeno decennale, anche per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva.
La gazzetta ufficiale n° 238, chiarisce anche le fasce di rischio nonché i massimali minimi necessari in relazione al reddito dei professionisti, siano essi in forma individuale o associata.
Oltre all’obbligo di stipolare apposita garanzia di Responsabilità Civile , scatta anche l'obbligo per la tutela degli infortuni, prevista non solo per il legali ma anche per i collaboratori e praticanti, per i quali non sia già attiva la copertura Inail. La copertura infortuni con caratteristiche minime ben definite, riguarda tutti gli infortuni accorsi nello svolgimento della attività professionale, o in occasione della stessa, tali da comportare la morte o un'invalidità sia temporanea che permanente, va da se che i rischi assicurati, siano anche quelli connessi in itinere per gli spostamenti di lavoro.
L’Ordine Forense ha fornito indicazione a tutela della categoria A) sia per quanto attiene le clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore, il quale non potrà “fare marcia indietro” in seguito alla denuncia di un sinistro e/o di risarcimento, sia nel corso della durata del contratto che nel periodo di ultrattività; che B) franchigie e scoperti l'assicuratore deve risarcire il terzo danneggiato per l' intero importo, ferma restando la possibilità di rivalsa per recuperare le relative somme dall'assicurato tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
Della copertura assicurativa va informato il cliente e la polizza dovrà essere disponibile presso il Consiglio nazionale forense o sui siti Internet, non essere in regola coi requisiti dettati può comportare la cancellazione dall' albo.