Sono stati oggetto di tale modifica della normativa vigente, temi quali:
- la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario;
- i soggetti preposti alla tutela del diritto alla salute;
- la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata;
- le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria;
- gli obblighi di assicurazione e l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
Le novità introdotte dalla sopra citata normativa vanno approfondite sia sotto il profilo penale e civile, che amministrativo, come di seguito schematizzato:
Sotto il
profilo penale viene introdotta con l'art. 590-sexies c.p. la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste dagli artt. 589 e 590 c.p., salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia è esclusa la punibilità qualora siano state rispettate le raccomandazioni o le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Come si vede, è scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia.
L'importante riforma ha previsto, con l'introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p., l'abrogazione della disposizione di cui all'art.3 comma 1 della Legge Balduzzi (n. 189/2012) laddove si stabiliva la non punibilità per colpa lieve dell'esercente una professione sanitaria che "nello svolgimento della propria attività si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica".
Per quanto concerne il profilo civile emerge una netta bipartizione delle responsabilità:
- dell'ente ospedaliero;
- e della persona fisica per danni occorsi ai pazienti.
Viene, pertanto sancita, da un lato la responsabilità della struttura sanitaria di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
La diversa natura della responsabilità della struttura e del sanitario – rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale – mostra evidenti ricadute sul piano sostanziale, basti pensare al diverso regime della prescrizione: decennale nel primo caso e quinquennale nel secondo, e sul piano processuale per quanto riguarda l'onere della prova della responsabilità. Emerge in modo chiaro la volontà di tale riforma di rendere divise in modo netto le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto più capiente. Cio' va a vantaggio sia dell'esercente la professione sanitaria, che risponde pertanto solo dei danni integralmente provati dal paziente, che del paziente stesso, il quale viene invitato ad agire contro chi più facilmente può risarcire i danni.
Viene inoltre stabilito che nella determinazione del danno il giudice deve tener conto della condotta del sanitario in rapporto all'osservanza delle linee guida, e per la liquidazione del danno a carico della struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
Per la condizione di procedibilità l'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c.) o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).
La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.
Se la sentenza è favorevole per il danneggiato e l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS).
Una ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplina l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.
Infine, la riforma introduce precisi obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria. Ciò, a ben vedere, allo scopo di rendere effettiva l'eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti.
In particolare:
- 1) è previsto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime;
- 2) si stabilisce l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare una ulteriore polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista;
- 3) è fatto obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l'attività al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività.
Per quanto attiene le conseguenze inerente le Polizze Assicurative Obbligatorie, indichiamo in sintesi le novità introdotte dalle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" figura:
- L’entrata in vigore delle assicurazioni per tutti i soggetti coinvolti nelle prestazioni sanitarie, tutte le strutture pubbliche e private devono assicurarsi per responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante.
- Le strutture dovranno anche tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro.
- È previsto poi l’obbligo di assicurazione a carico del professionista che svolga l’attività al di fuori delle strutture o che presti la sua opera in regime libero-professionale e/o che agisca nella struttura ma per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
- Tutti i professionisti sono passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono infine stipulare polizze che contempli anche l’ipotesi di colpa grave, la legge in oggetto obbliga ogni struttura sanitaria operante in ambito pubblico o privato, così come ciascun professionista del settore sanitario alla stipula di una polizza assicurativa professionale; si sottolinea che nel testo della legge 24/2017 (Legge Gelli) gli obblighi assicurativi sono disciplinati dall'articolo numero 10 e dall'articolo numero 11.
- Sempre in tema di obblighi assicurativi connessi alla Legge Gelli, si sottolinea la necessaria garanzia dei contratti di assicurazione, anche della garanzia postuma di 5 anni; 10 anni in caso di cessata attività.
- Il paziente leso ha il diritto di agire con azione diretta, senza deviazioni di sorta sull'azienda assicuratrice del libero professionista o della struttura sanitaria o di quella sociosanitaria, fino al limite previsto nel massimale di polizza, l'assicurazione avrà la possibilità di agire di rivalsa nei confronti dell'assicurato.
- In materia di assicurazioni le strutture sanitarie, quelle sociosanitarie e ogni esercente la professione sanitaria, potrà stipulare polizze assicurative che prevedono l'indicazione di diverse classi di rischio, ad ognuna corrisponderà un massimale differenziato, disciplinato da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Seguirà anche l’istituzione di Fondo di garanzia per i danni derivati da colpevolezza sanitaria, sostenuto da un contributo annuo delle aziende assicuratrici, il cui compito è di intervenire per risarcire i pazienti, in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice, introducendo un modello r.c. professionale per medici molto simile al modello rc auto.
Alla luce delle importanti novità legislative che abbiamo analizzato è necessario fornire un valido supporto non solo informativo, ma soprattutto strutturato di consulenza e gestione al fine di poter analizzare ed assicurare i rischi individuando e scegliendo la migliore soluzione assicurativa che possa garantire lo svolgimento dell'attività professionale nella massima serenità, nel rispetto della legge. E' di primaria importanza che ci sia una minuziosa conoscenza della normativa e degli importanti cambiamenti che la stessa ha comportato nel settore delle assicurazioni, ed un continuo aggiornamento al fine di poter scegliere, con l'aiuto di validi professionisti e consulenti del settore, la conoscenza del prodotto più adeguato alle singole necessità di ciascun assicurato.
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