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Quello medico-sanitario, è uno dei settori più problematici della responsabilità civile e penale, interessato negli ultimi anni da una vastissima produzione giurisprudenziale e dottrinale, è stato oggetto di una importante legge di riforma della responsabilità medica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 ossia, la Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Odontoiatri, Studi Dentistici

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Anche a seguito delle continue variazioni da parte delle compagnie le proposte non costituisco materiale contrattuale, sono da intendersi indicative previa personalizzazione assicurativa.

Sono stati oggetto di tale modifica della normativa vigente, temi quali:
  • la sicurezza delle cure e la gestione del rischio sanitario;
  • i soggetti preposti alla tutela del diritto alla salute;
  • la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata;
  • le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria;
  • gli obblighi di assicurazione e l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Le novità introdotte dalla sopra citata normativa vanno approfondite sia sotto il profilo penale e civile, che amministrativo, come di seguito schematizzato:

Sotto il profilo penale viene introdotta con l'art. 590-sexies c.p. la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste dagli artt. 589 e 590 c.p., salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia è esclusa la punibilità qualora siano state rispettate le raccomandazioni o le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Come si vede, è scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia.
L'importante riforma ha previsto, con l'introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p., l'abrogazione della disposizione di cui all'art.3 comma 1 della Legge Balduzzi (n. 189/2012) laddove si stabiliva la non punibilità per colpa lieve dell'esercente una professione sanitaria che "nello svolgimento della propria attività si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica".


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