*AVVISO Anche a seguito delle continue variazioni da parte delle compagnie le proposte non costituisco materiale contrattuale, sono da intendersi indicative previa personalizzazione assicurativa.
La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal DPR 137/2012 del 14/08/2012 successivamente modificato con il DL 69 del 21/06/2013 che garantisce il professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti. La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti.Le responsabilità penali e disciplinari ovviamente non possono essere contemplate dalla polizza. Alcune, però, prevedono la possibilità di copertura, generalmente con oneri aggiuntivi, di costi e spese legali in caso di procedimenti penali. Differentemente dalle altre professioni, il professionista tecnico (l’ingegnere, l’architetto, il geometra o altro) nella realizzazione dei lavori in cantiere, può ricoprire ruoli diversi e distanti tra loro, operando o in fase di progettazione o in fase di esecuzione (con compiti di direzione), o addirittura ricoprendo il ruolo di coordinatore della sicurezza. La stipulazione obbligatoria di una polizza RC professionale, oltre a riferirsi alla realizzazione di lavori privati, si estende anche ai progettisti in contatto con la Pubblica Amministrazione. Se per la realizzazione di lavori pubblici ci si avvale di un professionista esterno, le stazioni appaltanti devono richiedere al professionista tecnico la stipulazione di una polizza rc professionale che copra i rischi dovuti ad eventuali errori e/o omissioni che possano gravare sulle spese di progettazione a carico dell’amministrazione. Analoga situazione si presenta per il vincitore di una gara o di un concorso di progettazione, al quale verrà richiesta una copertura assicurativa il cui effetto sarà vigente dall’approvazione del progetto fino all’emissione del certificato di verifica di conformità. La legge non specifica quali dovranno essere le caratteristiche della polizza da sottoscrivere, la Riforma delle professioni con l' art. 5 DPR 137/2012 stabilisce solo che «il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale» e chiarisce che «la violazione del predetto obbligo, alle condizioni ivi stabilite, costituisce illecito disciplinare».L'idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..). Tutte le polizze di assicurazione professionale sono strumenti flessibili e modulabili, personalizzati in base a variabili come il fatturato del professionista ed il suo profilo di rischio.Ogni polizza comprende alcune esclusioni. Esistono due macro-tipologie di polizza: "a rischi nominati" ed "all risks". Nel primo caso sono elencate tutte le attività coperte e quelle escluse dall'assicurazione ed è generalmente indicata anche la tipologia di danno coperta. Nel secondo caso è assicurato tutto ciò che non è espressamente escluso dalle competenze riconosciute dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività professionale. Le esclusioni vi sono sempre ma sono limitate.Ogni polizza definisce i tempi di operatività della garanzia. Alcune prevedono la possibilità di risarcire danni se denunciati dall'assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l'attività professionale, causa del danno, sia stata eseguita materialmente prima della stipula della stessa polizza (regime temporale Claims Made). La c.d. di periodo di retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo numero di anni.Il regime Claims Made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza (oppure entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto nel caso in cui sia prevista la c.d. garanzia postuma), anche se la condotta lesiva o il danno stesso si sono già verificati al momento dell’inizio della copertura. Le polizze, di norma, possono prevedere un periodo di tempo determinato anteriore alla decorrenza della polizza, il periodo di retroattività, entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento derivata dalla stessa possa godere della garanzia assicurativa.Come già introdotto, può esser prevista la c.d. garanzia postuma ossia la possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della Polizza (ad esempio nei casi di cessazione dell'attività o di morte del professionista assicurato) per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura.Di contro, il modello tradizionale precedente di clausola delimitativa, denominato Losses Occurring, fonda l’operatività della garanzia come limitata ai “fatti” (ossia le condotte illecite) che sono causa del danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto.Ogni polizza può essere con o senza tacito rinnovo e può capitare che tra la condotta lesiva del professionista, l'emergere del fatto dannoso, e la successiva richiesta di risarcimento danni del danneggiato intervenga un cospicuo lasso di tempo. Nel frattempo il professionista può aver cambiato assicuratore oppure può aver stipulato una serie di polizze senza tacito rinnovo o con retroattività limitata. La condizione essenziale per l'operatività della Claims Made è che l'assicurato dichiari di non essere a conoscenza di fatti che potrebbero dare origine a richieste di risarcimento.La c.d. Continuous Cover Clause salvaguarda la Claims Made permettendo la copertura un sinistro che derivi anche da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'assicurato disponga di una valida copertura assicurativa.La c.d. Deeming Clause (cioè la clausola delimitativa di deroga alla definizione di richiesta di risarcimento del danno) salvaguarda la Claims Made da questo pericolo permettendo che il rischio conservi l’essenziale requisito di esser futuro ed incerto, fungendo da rafforzamento alla normativa di legge sulle dichiarazioni precontrattuali (artt. 1892-1893 c.c.) circa lo stato del rischio ed in modo particolare dichiarazioni su episodi già accaduti che possono costituire il presupposto per una quasi certa domanda di risarcimento. La dichiarazione inesatta, infatti, resa solo con colpa comporta una riduzione dell’indennizzo dovuto in proporzione alla differenza fra premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se il vero stato di rischio fosse stato conosciuto (art. 1893 c.c.); se invece la dichiarazione inesatta è resa con dolo o colpa grave, ciò comporta l’annullamento del contratto e la reiezione del sinistro (art. 1892 c.c.).La c.d. Deeming Clause consente, perciò, di garantire la copertura delle circostanze rilevanti ossia suscettibili di dar luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di terzi.